Art. 5.
(Avviso a persone non indagate).

      1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 268-bis. - (Avviso a persone non indagate). - 1. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale, dà avviso con piego chiuso e raccomandato con ricevuta di ritorno dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 268, comma 4, nonché di ogni eventuale provvedimento di stralcio delle registrazioni e dei verbali, per le parti che li riguardano, ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, sottoposti alle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
      2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la sua durata e i riferimenti identificativi della utenza intercettata.

 

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      3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere la distruzione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche stralciate in quanto manifestamente irrilevanti ai fini delle indagini».